PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge reca disposizioni in favore della stampa, delle radio e delle televisioni di informazione e cultura italiana all'estero.

Art. 2.

      1. In attuazione dei princìpi di libertà e di eguaglianza previsti dalla Costituzione agli articoli 2, 3, 35 e 38, e in parziale deroga alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la presente legge prevede la concessione di contributi da parte dello Stato, oltre a quelli già previsti in favore della stampa, anche ai produttori di programmi radiofonici e televisivi in lingua italiana prodotti o trasmessi all'estero.

Art. 3.

      1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, il Registro della stampa, delle radio e delle televisioni di informazione e cultura italiana all'estero (RSRT).

Art. 4.

      1. Requisiti essenziali per usufruire dei contributi previsti dall'articolo 2 sono:

          a) essere iscritti al RSRT;

          b) dimostrare di avere prodotto, nell'ultimo anno solare, almeno 40 ore di programmi di informazione e cultura italiana trasmessi da emittenti radiofoniche o televisive legalmente riconosciute dallo Stato estero nel quale hanno la sede tali emittenti.

 

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Art. 5.

      1. Le domande di iscrizione al RSRT devono essere presentate su carta libera al Ministero degli affari esteri tramite la competente rappresentanza consolare o diplomatica italiana del Paese ospitante, da parte di singoli individui, associazioni e società che producono informazione e cultura italiana a mezzo stampa, radio o televisione all'estero, allegando la relativa documentazione.
      2. Le rappresentanze consolari o diplomatiche italiane di cui al comma 1, compiuti i necessari accertamenti, trasmettono la richiesta al Ministero degli affari esteri, unitamente al proprio parere, predisponendo un apposito elenco recante i dati personali dei richiedenti e le date di decorrenza dei provvedimenti di iscrizione al RSRT.

Art. 6.

      1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge è previsto un contributo statale annuo di 10.000.000 di euro da parte del Ministero degli affari esteri.

Art. 7.

      1. Con appositi decreti del Ministro degli affari esteri sono determinate le modalità per la regolamentazione e per l'aggiornamento annuale del RSRT nonché le modalità per l'accertamento e per la sussistenza dei requisiti prescritti per usufruire dei contributi statali di cui all'articolo 2.

Art. 8.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10.000.000 di euro annui per il biennio 2008-2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente

 

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dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.